Nell’espropriazione forzata di beni in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell’atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all’avviso ex art. 599 c.p.c.) dell’avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in sua contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento anche nei suoi confronti (recando l’ingiunzione ad astenersi, nonché gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall’art. 492 c.p.c.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché i suoi creditori personali possono intervenire nella procedura e concorrere nella distribuzione della quota del ricavato di spettanza di tale coniuge.
Cass. civ., sez. III, 1 maggio 2025, n. 11481