E’ valido il trust interno istituito per proteggere interessi meritevoli di tutela, anche quando è autodichiarato (la figura del “disponente” e quella del “trustee” coincidono). In particolare, è valido il trust interno diretto a “favorire la liquidazione armonica della società, prevenendo azioni giudiziarie e procedure concorsuali”, in cui il disponente, al fine di raggiungere tale finalità, ha segregato i propri beni personali nominandosi trustee nell’interesse dei creditori della società. Inoltre, i beni in trust sono univocamente vincolati allo scopo del trust e, pur appartenendo al trustee, entro certi limiti sono impignorabili.
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