Non è valido il trust se il disponente conserva il controllo dei beni – Cass. Pen. n. 13276/2011

E’ valido il trust autodichiarato – Trib. Reggio Emilia 27/8/2011
11 novembre 2012
Diminuisce l’assegno se il padre si risposa e fa un altro figlio – Cass. Civ. 4551/2012
12 novembre 2012

Il trust, tipico istituto di diritto inglese, si sostanzia nell’affidamento ad un terzo di determinati beni perché questi li amministri e gestisca quale “proprietario” (nel senso di titolare dei diritti ceduti) per poi restituirli, alla fine del periodi di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente. Presupposto coessenziale alla stessa natura dell’istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio

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