Ai fini dell’addebito della separazione, la prova determinante è solo quella diretta a dimostrare un comportamento che, lungi dall’essere intervenuto quando era già maturata la crisi e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza ovvero in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all’art. 143 c.c., si riveli anche cosciente, volontario, nonché causa determinante la crisi coniugale; il tutto attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, non solo di quello al quale la controparte addebita la condotta in violazione dell’art. 143 c.c.
Nel caso di specie, il disturbo post traumatico da stress riscontrato nella moglie non è stato ritenuto di per sè prova certa di un’esperienza di vittimizzazione o indicatore specifico di traumatismo, non essendo possibile dedurre, dall’esistenza di sintomi psichici e/o comportamentali, quand’anche rigorosamente accertati, la prova certa di uno specifico evento traumatico.
Tribunale Napoli, sentenza 22 settembre 2023 n. 8640
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