A fronte del totale disinteresse materiale e morale del padre, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’affidamento cosiddetto “super esclusivo” che, a differenza di quello previsto dall’art. 337 quater cod. civ.., stabilisce che tutte le decisioni di maggior interesse relative all’istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione dei figli, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre.
Tribunale Treviso, Sez. I, sentenza 2 marzo 2022, n. 340
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