La comunione legale fra i coniugi, di cui all’art. 177 cod.civ., riguarda gli acquisti, vale a dire gli atti che comportano l’effettivo trasferimento della proprietà della “res” o la costituzione di diritti reali sulla medesima. Ne sono dunque esclusi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per propria natura relativa e personale, pur se strumentali all’acquisizione di una “res”, non sono suscettibili di cadere in comunione. Non ricadono pertanto nella comunione legale dei beni i diritti di credito nascenti dal preliminare di vendita concluso da uno solo dei coniugi in qualità di promissario acquirente.
Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22458 del 9 settembre 2019) |
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