Se la coppia è in crisi, non solo i genitori devono entrambi continuare a prendersi cura del minore da ogni punto di vista (responsanbilità genitoriale), ma, in forza del principio della bi genitorialità, occorre anche consolidare la frequentazione genitore non collocatario/figlio, essendo ciò parte sostanziale del supremo interesse del minore a una crescita serena, alla completa formazione sociale, educativa istruttiva nonché allo sviluppo equilibrato della sua personalità.
La relazione può essere limitata solo allorchè sia comprovato che da essa deriva al minore un pregiudizio, ma si tratta di ipotesi estreme che il Giudice valuta con estremo rigore.
Deve essere garantito al genitore non collocatario il cd. diritto di visita: non rappresenta un diritto soggettivo del genitore, ma piuttosto un dovere, da inquadrare nella solidarietà degli oneri verso i figli che l’ordinamento impone al padre o alla madre non conviventi non a tutela di un proprio interesse ma a tutela del supremo interesse del minore alla bi genitorialità
l’inadempimento rende responsabile il genitore sia nei confronti del figlio che dell’altro genitore:
1- misure restrittive della responsabilità genitoriale ex artt. 330-333 c.c.
2- “vigilanza attiva del GT”
3- Ipotesi di reato: 388 c.p.
4 – 709 ter c.p.c.
5- 614 bis c.p.c.
6 -illecito endo familiare (responsabilità civile e conseguente risarcimento dei danni)