In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo previsto ai fini dell’attribuzione del diritto di abitazione (e il correlato diritto d’uso sui mobili). Se, infatti, il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, è evidente che l’applicabilità della norma in esame sia condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare. Il caso non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi
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