Fallito il primo matrimonio, la persona ha il diritto – costituzionalmente garantito, di ricostruirsi una famiglia; in caso di nascita di altri figli, il padre ha quindi il diritto di ottenere la riduzione dell’assegno dovuto all’ex moglie.
Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 4551 del 22/3/2012.
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