In tema di responsabilità genitoriale, la decadenza ex art. 330 c.c. costituisce misura eccezionale, adottabile solo in presenza di fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti, che attestino l’incapacità attuale del genitore di curare l’interesse del figlio. Tale provvedimento è legittimo quando la condotta genitoriale, caratterizzata da totale chiusura verso la collaborazione con i servizi sociali e dal rifiuto di percorsi di recupero, determini un grave pregiudizio per il minore, impedendo l’elaborazione di un progetto effettivo di cura, accudimento e coabitazione volto a favorire la crescita e lo sviluppo equilibrato del figlio.
Cass. civile ordinanza n. 25306 del 16/9/2025
La vicenda
Una coppia di genitori ha impugnato il provvedimento con cui i figli erano stati affidati ai servizi sociali e, successivamente, era stata dichiarata la decadenza della loro responsabilità genitoriale.
La Corte di merito aveva accertato una grave situazione di disagio delle minori, le quali manifestavano un netto rifiuto di avere rapporti con i genitori. Durante l’intero procedimento, i genitori si erano dimostrati totalmente chiusi a qualsiasi forma di collaborazione con i servizi sociali, rifiutando interventi e percorsi di sostegno volti a superare la situazione di malessere delle figlie. Il loro atteggiamento era incentrato esclusivamente sulla tutela della propria immagine e posizione personale, piuttosto che sull’interesse primario delle minori.