Integra il reato di atti persecutori (stalking) il corteggiamento insistente e molesto finalizzato ad avere contatti con la vittima, nonostante il suo chiaro rifiuto. In questo modo non solo si finisce per ingenerare nella vittima ansia e paura, ma attraverso l’intromissione continua e non gradita nella sua sfera privata si pregiudica la sua libertà.
Cassazione penale sentenza n. 26529/2021
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