Convivenza dell’ex con persona dello stesso sesso non fa venir meno l’assegnazione della casa

Nel giudizio di rinvio dopo la sentenza di Cassazione sono ammesse nuove prove per l’assegno di divorzio
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Anche un solo inadempimento del versamento dell’assegno può integrare reato
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L’assegnazione al genitore collocatario di figli minori della casa familiare (nella specie, in comproprietà delle parti) che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, è dettata nell’esclusivo interesse della prole e risponde all’esigenza di conservare l'”habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. L’instaurata convivenza dell’ex moglie nell’abitazione familiare con altra persona, quantunque dello stesso sesso, deve essere valutata dai giudici di merito nell’ottica esclusiva dell’interesse del minore

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 11 novembre 2021, n. 33610

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