La corresponsione di somme da un convivente all’altro, a titolo di concorso nelle spese di costruzione della casa familiare, destinata a divenire comune, giustifica, ex art. 2033 c.c., il rimborso delle somme versate, qualora il manufatto rimanga nella proprietà esclusiva dell’altro convivente.
La contribuzione, accertata anche mediante scrittura privata tra i due conviventi, è indebita, se non si è concretizzato l’acquisto della comproprietà del bene immobile.
Spetta semmai al percipiente proprietario esclusivo l’onere di provare che il pagamento fosse avvenuto per altra causale, ad esempio a titolo di liberalità o in virtù di legami affettivi o di solidarietà tra conviventi
Cass. civ., sez. II, ord. 3 ottobre 2019, n. 24721
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