In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno, in ragione del reperimento da parte del figlio di un’occupazione lavorativa, è chiamato a valutare in concreto il raggiungimento dell’indipendenza economica considerandone l’effettivo inserimento nel mondo del lavoro, in base alle specifiche attitudini dimostrate e alle correlate aspirazioni, senza che abbia rilievo, in sé, ai fini dell’esclusione dell’indipendenza economica del figlio, il fatto che il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato nè che l’ammontare del compenso sia inferiore a quello astrattamente possibile per effetto del possesso di un titolo di studio capace di farne conseguire uno più alto
Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 luglio 2022 n. 22076
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