Conto cointestato? Se alimentato da un solo coniuge, all’altro nulla spetta – Cass. Civ. n. 19115/2012

Rifiuta rapporti sessuali? Si all’addebito della separazione – Cass. Civ. n.19112/2012
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Buca sulla strada? Il Comune è responsabile per i danni – Cass. Civ. 19154/2012
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La cointestazione di un conto corrente dà luogo a una presunzione di contitolarità dell’oggetto del contratto che può essere superata in presenza di risultanze di segno opposto.

Così ha deciso la Suprema Corte, accogliendo la domanda del marito diretta a chiedere la restituzione delle somme che la moglie aveva indebitamente prelevato dal conto corrente cointestato durante il matrimonio.

La sentenza affronta la questione dei prelievi effettuati dalla moglie sul conto corrente cointestato ai coniugi: secondo il marito, la presunzione di contitolarità potrebbe essere superata in presenza di risultanze di segno contrario. Nel caso di specie, si evinceva dai documenti che il conto era stata alimentato solo dal marito, mentre la moglie effettuava cospicui prelievi tacendolo al coniuge e versandoli su conti propri.

La Cassazione dichara che la presunzione di contitolarità dia luogo solo  all’inversione dell’onere probatorio e possa essere superata con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

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