In materia di divorzio ed assegno divorzile, l’art. 5, comma 9, L. n. 898 del 1970 non impone in alcun modo al Giudice
l’obbligo di disporre indagini tramite la polizia tributaria, ma dispone più semplicemente che in caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso,
anche della polizia tributaria. Infatti, non si può pretendere che il Giudice disponga d’ufficio approfondimenti
tramite la polizia tributaria sulle condizioni economiche della controparte quando è la stessa parte interessata
all’approfondimento a non avere adempiuto agli oneri di esibizione e di disclosure disposti dal Giudicante.
Cassazione Civile, Sez. I, ord. 24995 del 22 agosto 2023