In caso di comunione legale tra coniugi, qualora solo uno sia debitore, il pignoramento non può limitarsi alla metà dell’immobile in quanto ciascun coniuge è titolare di un diritto che ha ad oggetto tutti i beni condivisi e ognuno di essi per l’intero e non per una frazione
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di uno o più beni, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente all’oggetto del sequestro all’atto della vendita o assegnazione del cespite stesso e con diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita oppure del suo valore in caso di assegnazione
Cass. civile ordinanza n. 150 del 4 gennaio 2023
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