L’art. 177, comma 1, lett. c), c.c. esclude dalla comunione legale i proventi dell’attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione: la afferma la Cassazione con la sentenza 5652/2017.
Nel caso di specie l’azione di uno dei coniugi era intesa a far dichiarare l’obbligo di restituzione della metà delle somme prelevate dall’altro coniuge dal proprio conto corrente bancario ed impiegati per l’acquisto di un immobile da considerarsi personale in quanto acquistato successivamente all’instaurazione del regime della separazione dei beni. Si tratta tuttavia dell’ipotesi assunta in considerazione dalla lettera c) dell’art.177 cod.civ. che espressamente esclude dalla comunione tali cespiti.
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