In tema di responsabilità medica, il paziente ha solo l’onere di indicare quale inadempienza ha commesso il medico, che possa essere la causa del danno. Il medico deve invece dimostrare o che non sia stato scarsamente diligente o imperito, oppure che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, quest’ultimo non sia identificabile quale causa del danno patito dal paziente.
In pratica: il paziente deve provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del danno.
Lo ha affermato la Cassazione civile con la sentenza n. 15490/2014.
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