la cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad esempio dell’esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero del fatto che la cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell’intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario (in tal senso, Cass. Civ., sentenza n. 13614 del 30/05/2013).
Corte di Cassazione, Sezione 3, Ordinanza n. 21963 del 3 settembre 2019
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