Chi impedisce all’ex di vedere e stare col figlio commette reato

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E’ punibile penalmente il coniuge che, per impedire il diritto di visita del figlio, evita i contatti telefonici con l’ex. Con la separazione dei coniugi si registrano,spesso, atteggiamenti ostruzionistici nei confronti dell’altro coniuge dettati il più delle volte da ruggini e rancori mai completamente elaborati; purtroppo vittime di questi errati comportamenti genitoriali sono sempre i figli.
Tra gli atteggiamenti ostruzionistici c’ e’ quello di non essere raggiungibile telefonicamente o di non rispondere alle chiamate dell’ ex al solo fine di impedire all’altro genitore la visita dei propri figli.
Un simile comportamento oltre ad essere riprovevole da un punto di vista morale ha soprattutto rilevanza penale.

A stabilirlo e’  la Cassazione con la sentenza 43293 del 23 ottobre 2013, che ha confermato la condanna di una madre affidataria per il reato di “mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice”.

Nel caso di specie la madre affidataria dei minori impediva al coniuge separato di tenere con sé i figli nei giorni e nelle ore stabilite, così come disposto dal decreto di omologazione della separazione consensuale, evitando i contatti telefonici.

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