il rapporto tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori è sì governato dalla clausola di sussidiarietà ex art. 612 bis comma 1 c.p., la quale rende applicabile la fattispecie di più grave di maltrattamenti quando la condotta vale ad integrarne gli elementi tipici, ma deve tenere conto anche dell’eventuale intervenuto divorzio. È, infatti, configurabile l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (art. 612 bis, comma 2, c.p.) in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale.
Cass. penale Sentenza del 5 settembre 2022, n. 32575