l’assegnazione della casa familiare deve tenere conto dell’interesse primario dei figli: se uno di loro, anche se maggiorenne, è più fragile e ha maggiormente risentito della situazione conflittuale tra i suoi genitori, allora la casa deve essere assegnata preferibilmente al genitore con cui non è in conflitto e con cui ha scelto di andare a convivere dopo la separazione.
Cassazione civile ord. n. 19561/2021
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