Non riconosciuto alla ex moglie l’assegno di mantenimento, attesa la sua piena capacità lavorativa, desunta dalle indagini investigative -disposte dall’ex marito-, dalle quali è emerso che, anche dopo le formali dimissioni della stessa dallo studio di un commercialista, avvenute nell’anno 2010, la medesima ha continuato a prestare di fatto attività lavorativa presso tale studio, nell’arco temporale che va dal 2011 in poi. Assolutamente escluso, poi, che la istante si trovi “in condizioni di salute tali da precluderle di lavorare (potendo tranquillamente camminare, guidare e persino andare in bicicletta)
Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 25 febbraio 2021, n. 5077; Pres. Scaldaferri, Rel. Cons. Valitutti |
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