L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, trovando fondamento nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non (come invece il mantenimento dei figli economicamente non indipendenti) nello stato di bisogno, non ha natura alimentare.
Non potendo il giudice dell’esecuzione modificare il contenuto del titolo esecutivo, deve ritenersi precluso al giudice dell’opposizione all’esecuzione distinguere, nell’ambito dell’unitario assegno di mantenimento spettante al coniuge, una componente propriamente alimentare da una componente effettivamente dovuta a titolo di mantenimento. Ne deriva la compensabilità del credito al mantenimento del coniuge, non essendo per tale credito operante il divieto dell’art. 447, comma 2, c.c..
Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2020, n. 9686
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