Assegno di mantenimento compensabile con altri crediti solo per la parte eccedente quella “alimentare”

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il debitore può opporre in compensazione al creditore un controcredito certo anche in ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato o divorziato per la parte eccedente il credito di natura alimentare; pare equo destinare alla funzione alimentare una somma simile all’ammontare della pensione sociale che l’Inps erogherà nel corrente anno (pari a € 460,28).

Trib. Bologna Ordinanza 09.02.2021

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