Deve essere confermata la statuizione del Giudice di merito che ha riconosciuto l’assegno divorzile a favore della moglie che, in costanza di matrimonio, si è presa cura del figlio autistico, ricorrendo sia il presupposto assistenziale (mancanza di attività lavorativa) sia il criterio perequativo, essendo stato valutato l’apporto della moglie al menage familiare. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, sentenza 23 gennaio 2019, n. 1882.
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