In tema di assegno divorzile è sufficiente che l’obbligato che chiede l’accertamento della sopravvenuta insussistenza del diritto a percepire l’assegno mensile, dimostri l’instaurazione di una relazione stabile dell’ex coniuge con un nuovo partner, integrando tale prova una presunzione idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto e gravando, invece, sul beneficiario dell’assegno l’onere di provare che la convivenza in essere non integra nel caso concreto la formazione di una nuova famiglia: ne consegue che è legittima l’esclusione dell’assegno divorziale in favore del coniuge richiedente laddove un terzo ha prestato da anni una garanzia personale sul contratto di locazione dell’abitazione dove vive il primo, che pure ammette una frequentazione con tale terzo, dovendosi ritenere in base ai due elementi indiziari che esista fra loro una relazione stabile caratterizzata da sostanziale convivenza.
Cass. civile ordinanza 12335 del 10-05-2021