l passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio investe anche le domande (relative a fatti pregressi ma) non fatte valere in concreto, sicché l’eventuale richiesta di assegno divorzile, avanzata dal coniuge in diverso e separato giudizio, dovrà basarsi su circostanze nuove e sopravvenute (come previsto ex art. 9, comma 1, l. div.) e non sulle medesime circostanze che sarebbero state a fondamento della domanda ex art. 5 l. div..
Secondo un consolidato orientamento interpretativo ed in base al principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, rimane esclusa la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo, assumendo rilevanza solo la sopravvenienza di fatti nuovi.
Quindi, nel caso di mancata attribuzione dell’assegno divorzile, “in sede di giudizio di divorzio, per rigetto o per mancanza della relativa domanda, la determinazione dello stesso può avvenire solo in caso di sopravvenienza di giustificati motivi, concernenti la indisponibilità di mezzi adeguati e la impossibilità oggettiva di procurarseli, ovvero le condizioni o il reddito dei coniugi».
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 2953/2017