Non ha diritto all’assegno di divorzio la ex moglie argentina, di 35 anni, laureata, che è rimasta sposata per dieci anni e che non ha contribuito ad accrescere il patrimonio della famiglia. Non è credibile che i colloqui di lavoro siano saltati per colpa dei problemi con la lingua, dopo diversi anni che risiede in Italia, e tento conto delle comprovata capacità di parlare altre lingue straniere e del titolo di studio pregresso. Non provato infine che la decisione di lasciare il lavoro sia stata condivisa dal marito.
Il Tribunale richiama la sentenza delle Sezioni Unite del 2018, che senza negare la natura composita dell’assegno di divorzio, compresa quella assistenziale, ha tuttavia negato che il solo divario economico esistente tra i coniugi rappresenti la ragione unica e fondante per il riconoscimento dell’assegno divorzile.
Tribunale di Treviso nella sentenza 08.01.2019
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