L’obbligato all’assegno, deve provare la sopravvenuta situazione di stabilizzazione economico reddituale in capo alla moglie facendo emergere che la medesima abbia rifiutato offerte di lavoro che avrebbero potuto determinare un miglioramento significativo delle sue condizioni economiche.
Corte di Cassazione ordinanza n.19020 del 2020
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