Con riguardo alla capacità lavorativa del coniuge beneficiario dell’assegno divorzile, l’indagine del giudice di merito, onde verificare se risulti integrato o escluso il presupposto dell’attribuzione dell’assegno, va condotta secondo criteri di particolare rigore e pregnanza, non potendo un’attività concretamente espletata soltanto saltuariamente (nella specie di estetista) giustificare l’affermazione dell’esistenza di una fonte adeguata di reddito onde negare il diritto all’assegno specie a fronte della rilevazione, da parte dello stesso giudice di merito, del carattere meramente episodico e occasionale di tale attività, e non potendosi, in tal caso, legittimamente interferire, sicché et semplicità la presunzione della effettiva capacità del coniuge a procurarsi un reddito.
Cass. civile sentenza n. 23583/2022