Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio di famiglia e di quello personale degli ex coniugi e in particolare al riconoscimento delle aspettative professionali sacrificate per dedicarsi alla cura della famiglia (Nella specie la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro la decisione della Corte d’Appello che aveva revocato l’assegno divorzile avendo riscontrato nell’ex moglie non un’incapacità lavorativa ma una libera scelta di abbandonare un’occupazione lavorativa che le assicurava un reddito fisso).
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 ottobre 2019 n. 26594