La sussistenza di una sproporzione tra i redditi degli ex coniugi non giustifica di per sé il riconoscimento di un assegno divorzile se le condizioni economiche siano, comunque, idonee a garantire un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di vita in comune, dovendosi, peraltro, ritenere inevitabile un certo deterioramento delle rispettive condizioni, quale effetto diretto della separazione ed in ragione della duplicazione delle voci di spesa fissa. (Corte d’Appello di Palermo, 22 dicembre 2015, n. 1902)
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