Assegno di divorzio: il lavoro precario esclude la revisione

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In tempo di crisi anche il lavoro precario costituisce un miglioramento della condizione economica, se in precedenza l’ex coniuge era disoccupato.

Su tale presupposto, la Cassazione, con ordinanza n. 9765/2013 depositata il 23  aprile  2013, ha rigettato il ricorso dell’ex moglie volto ad ottenere un aumento dell’assegno di divorzio.

Se da un lato infatti, erano peggiorate le condizioni di salute della donna, dall’altro non potevano dirsi migliorate quelle economiche dell’uomo rispetto all’epoca della sentenza di divorzio.

Anzi: era l’ex moglie ad aver accresciuto la propria posizione reddituale, considerando che, rispetto al passato in cui era totalmente disoccupata, aveva successivamente reperito un’attività lavorativa che, seppur precaria, costituiva un miglioramento della condizione economica precedente.

Presupposto per la modifica delle condizioni di divorzio è  la sopravvenienza di giustificati motivi rispetto alla sentenza di divorzio.

Ad esempio, è possibile un aumento dell’assegno in ragione del deteriorarsi delle condizioni economiche del beneficiario o dell’aumento delle sue necessità, oppure una diminuzione in caso di miglioramento delle condizioni del beneficiario o in un peggioramento di quelle dell’onerato.

Non ogni miglioramento delle condizioni dell’onerato giustifica peraltro un aumento dell’assegno, ma solo quello che sia sviluppo normale e prevedibile di quanto svolto durante il matrimonio.

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