L’assegnazione della casa coniugale costituisce un portato della convivenza con uno dei coniugi di eventuali figli minori affidati o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. In assenza di tale presupposto sia la casa in comproprietà, o in proprietà esclusiva di una dei due coniugi, il giudice deve astenersi dall’adottare, provvisoriamente con la sentenza di separazione o divorzio, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in tale caso, in mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resterà quindi soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione: ne consegue che la raggiunta autonomia economica da parte del figlio maggiorenne priva di ogni giustificazione una disponenda assegnazione della casa familiare al coniuge richiedente.
Corte App. di Bari, sentenza 1530, sezione Prima del 19-10-2022