L’assegnazione della ex casa coniugale al genitore affidatario o collocatario dei figli non può valere a soddisfare in via diretta l’obbligo di contribuzione al mantenimento che grava sull’altro genitore, comproprietario dell’immobile, non essendo l’assegnazione effetto di una concessione di quest’ultimo, che pur comproprietario del bene nulla richieda quale corrispettivo del godimento dell’immobile, ma della legge, all’esito di una ponderazione dei primari interessi in gioco.
Cassazione civile, sez. VI-I, ordinanza 19 gennaio 2022, n. 1642.
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