Ai fini dell’assegnazione può considerarsi casa coniugale anche l’abitazione in un comune diverso da quello in cui è avvenuta la separazione e in cui la famiglia ha abitato alcuni anni, se il nucleo familiare vi faceva ritorno e aveva lasciato lì la propria residenza anagrafica. Confermato anche l’assegno alla ex moglie che non ha mai lavorato per scelte condivise con il coniuge, pur avendo abitato in città che offrivano occasioni di lavoro.
Cass. Civ., Sez. VI-1, sent. 31 dicembre 2020 n. 30014 – Pres. Scaldaferri, Rel. Cons. Tricomi |
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