E’ annullabile l’accordo di separazione nel caso in cui il consenso di un coniuge alle condizioni pattuite sia stato estorto con la violenza (morale), da intendersi come comportamento tale da impressionare una persona sensata e far temere un male ingiusto e notevole per sè e per il patrimonio. La coazione può essere esplicita oppure attuarsi tramite un comportamento intimidatorio, in ogni caso da indurre il soggetto a fare delle dichiarazioni negoziali che diversamente non avrebbe espresso.
Nel caso all’esame della Corte il marito aveva acconsentito a condizioni inique, vale a dire aveva rinunciato al mantenimento per sè, essendo egli la parte economicamente debole e aveva accettato condizioni di frequentazione della figlia molto ristrette. Il tutto a fronte degli atti intimidatori compiuti dai familiari della moglie .
Cass. civile ord. 4440 del 20 febbraio 2024