Se l’accordo tra i genitori, in sede di negoziazione assistita, prevede poche visite ai figli da parte del padre, a causa degli impegni lavorativi di questi, il pubblico ministero può negare l’autorizzazione. L’accordo viene quindi trasmesso al Presidente del Tribunale il quale sente le parti e verifica se ci sono margini per modificare l’accordo in senso più favorevole ai figli, in modo da consentire a questi di trascorrere tempi adeguati con entrambi i genitori: il Pm è legittimato a rifiutare l’autorizzazione «quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli», lasciando l’ultima parola al Presidente del Tribunale affinché provveda a garantire una continuità nella relazione tra i figli minori e il genitore non collocatario
Lo chiarisce il decreto 29.5.2017 del Tribunale di Torino con un recente decreto
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