Condizionare il riconoscimento giuridico dell’identità sessuale degli individui transgender ad un intervento o ad un trattamento di sterilizzazione è in contrasto con l’art. 8 CEDU, per violazione del diritto al rispetto della vita privata, quale rinuncia alle garanzie di tutela della propria integrità fisica. La Corte EDU ritiene tuttavia legittimo, in quanto non in contrasto con l’art. 8, il riconoscimento dell’esistenza di una sindrome transgender, quale condizione imposta dalla legge per concedere le modifiche del sesso, così come l’obbligo di sottoporsi ad una visita medica. La Corte riconosce agli Stati contraenti un ampio margine di manovra; anche se le circostanze dovessero richiedere un esame dell’intimità genitale, la potenziale interferenza con l’esercizio del diritto al rispetto della vita privata deve essere significativamente relativizzata.
AFFAIRE A.P., GARÇON ET NICOT c. FRANCE – CEDU 6 aprile 2017
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