Il Tribunale di Modena (23.3.2018), applicando la legge sul testamento biologico (l. n. 219/2017), ha nominato amministratore di sostegno il padre di una donna in coma, ricoverata in rianimazione da diversi mesi. Relativamente all’espressione del consenso informato in tema di trattamenti medico-sanitari da parte dell’incapace, con la legge sul testamento biologico non ci sono dubbi che il rappresentante legale dell’incapace possa manifestare il consenso in nome e per conto dello stesso, come peraltro già riconosciuto dalla Suprema Corte secondo la quale tale possibilità deve essere subordinata alla «condizione che venisse ricercato il suo best interest e ricercandone la volontà precedentemente da lui espressa» (Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748). L’art. 3 della legge sul testamento biologico prevede infatti che nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno anche in relazione all’assistenza medico-sanitaria, il consenso informato può essere espresso, o rifiutato, anche dall’amministratore di sostegno «tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere».
Il Tribunale di Modena giunge così, con il consenso degli altri familiari, alla nomina del padre della donna quale amministratore di sostegno attribuendo a quest’ultimo non solo gli incarichi relativi ad aspetti economici (quali la riscossione e la gestione dello stipendio/pensione) o fiscali, ma anche il compito di prestare il consenso informato o il rifiuto per cure e trattamenti sanitari che si rendessero necessari.
*Tratto da ilfamiliarista.it