Nell’ipotesi in cui sia dedotta la violazione dell’obbligo coniugale di convivenza, la prova dell’avvenuto allontanamento dal domicilio coniugale, a cura del coniuge che lo denuncia, basta per integrare la fattispecie di cui all’art. 146, comma 1, c.c. (a meno che colui che si sia allontanato non provi che ciò sia avvenuto per giusta causa).
La Corte d’appello ha correttamente ritenuto che il marito abbia violato il dovere coniugale, essendosi il medesimo limitato a sostenere che l’allontanamento era una conseguenza dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto al profilo probatorio relativo al nesso di causalità, spetta al richiedente l’addebito per abbandono dalla casa coniugale provare non solo il fatto storico dell’allontanamento , ma anche la sussistenza di un nesso di causalità tra il dedotto comportamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Cass. civ. 18 settembre 2019 n. 23284
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