Le circostanze emerse nel corso del giudizio (tra cui la totale mancanza del padre dalla vita della figlia, con la quale, da anni, non intratteneva alcun rapporto nemmeno telefonico) e l’assenza del convenuto nel procedimento fanno desumere la carenza e inadeguatezza del padre all’assunzione di un maturo e consapevole ruolo genitoriale tale da fare ritenere necessaria ed opportuna, nell’interesse esclusivo della minore, non solo l’affidamento esclusivo ma anche l’ulteriore limitazione della responsabilità genitoriale mediante l’attribuzione alla madre del potere di assumere in via autonoma anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia.
Trib. Bergamo sentenza 31 ottobre 2019
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