non è necessario che il coniuge riesca a provare la relazione extraconiugale dell’altro per ottenere l’addebito. Il sospetto infatti, se plausibile, è sufficiente a ledere la dignità del tradito, non serve che l’adulterio si concretizzi ai fini dell’addebito. Secondo la Cassazione, la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio; inoltre la decisione del marito di trasferirsi lasciando la casa familiare non è conforme all’obbligo di collaborazione e di quello concordare l’indirizzo della vita familiare.”
Cassazione sentenza n. 1136/2020
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