L’affido condiviso risulta pregiudizievole per l’interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. )
Il totale disinteresse e l’irreperibilità del padre giustificano l’attribuzione alla madre dell’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche con riferimento all’adozione delle decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla salute, all’istruzione, all’educazione e alla scelta della residenza abituale.
Lo afferma il Tribunale di Modena con la sentenza 2/3/2015