Per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario dimostrare l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore: niente indennità, quindi, se il soggetto è in grado di deambulare autonomamente solo con l’ausilio di un bastone. Lo sancisce la Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza 15882/2015.
Due sono i presupposti concorrenti e imprescindibili dell’ accompagnamento non reversibile: l’invalidità totale e l’impossibilità di camminare senza un accompagnatore oppure la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (anche per patologie mentali e non solo quelle fisici).
L’impossibilità di camminare – secondo la giurisprudenza – va intesa in senso assoluto e non come semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di atti della vita: in pratica, senza l’accompagnatore, il beneficiario deve essere completamente impossibilitato a muoversi, neanche con l’aiuto del bastone.
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