In tema di separazione personale dei coniugi, l’affidamento condiviso dei figli minori, è istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze, posto che, in concreto, è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio e a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare.
Cass. civ., Sez. I, sent. 16 giugno 2021, n. 17222