un provvedimento di affidamento esclusivo, che individui un genitore come quello “più adeguato” a occuparsi del figlio minore, non può prescindere da una motivazione che scandisca in positivo e in negativo le complessive competenze genitoriali e arrivi a escludere la relazione con l’altro genitore perché «pregiudizievole per l’interesse dei figli», tanto da alterare e porre «in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psicofisico».
Cass. civile ord. n. 1645/22 del 19.01.2022.
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