L’art. 358 c.c., norma che dispone che il minore in tutela (dunque l’interdetto) non può abbandonare l’istituto cui è stato destinato senza il permesso del tutore, disciplina una limitazione, o comunque un effetto dell’interdizione, ed è dunque estensibile al beneficiario di amministrazione di sostegno ex art. 411, u.c., c.c.. Ciò non comporterebbe la necessità di un aggravamento della misura di amministrazione di sostegno, con conversione della stessa in tutela: da un lato, in quanto non vi sono ragioni letterali per ritenere il contrario; dall’altro, per le deleterie conseguenze sulle tempistiche processuali, specie nell’ipotesi in cui la richiesta di ricovero pervenga allorquando la misura di ads sia già aperta.
in sintesi: l’inserimento del beneficiario in casa di ricovero, rispondendo a un suo interesse, è operazione lecita e ammissibile nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, anche laddove il beneficiario esprima un dissenso, naturalmente pretestuoso.
Lo ha ribadito il Tribunale di Vercelli, decreto 28 marzo 2018
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